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Sentenza

Embargo. Misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al...
Embargo. Misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare.
Risoluzione ONU 1737 (2006) 
 

 
Consiglio di Sicurezza
27 dicembre 2006

 Risoluzione 1737 (2006) Adottata dal Consiglio di Sicurezza nella riunione 5612 del 23 Dicembre 2006 

Il Consiglio di Sicurezza 

[…]
 Notando con seria preoccupazione che, come confermato dai rapporti del DG dell'IAEA dell'8 giugno 2006 (Gov/2006/38), 31 Agosto 2006 (gov/2006/53) e del 14 novembre 2006 (gov/2006/64), l'Iran non ha stabilito una piena e totale sospensione di tutte le attività relative all'arricchimento e rilavorazione come (espresso dalla risoluzione 1696/06, né ha ripristinato la cooperazione con l'IAEA in base al protocollo addizionale né ha compiuto gli altri passi richiesti dal Tavolo dei Governatori dell'IAEA, né si è conformata con le richieste della risoluzione 1696/06 del consiglio di sicurezza che sono essenziali per costruire la fiducia, e deplorando il rifiuto dell'Iran di intraprendere questi passi, 
(…)
 Determinato a dare esecuzione alla propria decisione adottando le misure appropriate per convincere l'Iran ad uniformarsi alla risoluzione 1696/06 e con le richieste dell'IAEA, ed anche per forzare lo sviluppo in Iran di tecnologie sensibili in supporto dei programmi nucleari e missilistici, fino a quando il consiglio di sicurezza deciderà che sono stati raggiunti gli obiettivi della risoluzione,
 (…)
 Agendo in base all'art. 41 del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite, 

1- Afferma che l'Iran dovrà senza ulteriore ritardo compiere i passi richiesti dal tdg dell'iaea nella risoluzione gov/2006/14, che sono essenziali per costruire la fiducia sugli scopi esclusivamente pacifici del suo programma nucleare e per risolvere i problemi notevoli; 

2- Decide, in questo contesto, che l'Iran dovrà senza ulteriore ritardo sospendere le seguenti attività nucleari sensibili di proliferazione: (…)

 3- decide che tutti gli Stati dovranno prendere le misure necessarie per impedire la fornitura, la vendita, o il trasferimento direttamente od indirettamente dai propri territori o cittadini, tramite navi o aereomobili nazionali, all'Iran, o per suo uso e vantaggio; e se o non provenienti dai loro territori, di tutti gli oggetti, materiali, attrezzature, beni, rìe tecnologie che potrebbero contribuire alle attività dell'Iran relative all'arricchimento, rilavorazione o correlata con l'acqua pesante, o per lo sviluppo di sistemi di distribuzione(consegna) di armi nucleari, e cioè: (…)

 4- - decide che tutti gli Stati dovranno prendere le misure necessarie per impedire la fornitura, la vendita, o il trasferimento direttamente od indirettamente dai propri territori o cittadini, tramite navi o aereomobili nazionali, all'Iran, o per suo uso e vantaggio; e se o non provenienti dai loro territori, degli oggetti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie seguenti: (…) 

5- decide che per la fornitura, vendita o trasferimento di tutti gli oggetti materiali attrezzature beni e tecnologie contenuti dal doc. s/2006/814 e s/2006//815, la cui esportazione in Iran non è proibita dal sottoparagrafo 3b, 3c, 4-a di cui sopra, gli Stati dovranno assicurarsi che: (…) 

6. Decide che tutti Stati prenderanno anche le misure necessarie per prevenire il rifornimento all'Iran di ogni assistenza tecnica o (addestrando), assistenza finanziaria investimento, brokering o gli altri servizi, ed il trasferimento di risorse finanziarie o servizi, relativi alla fornitura, vendita, trasferimento, produzione o uso degli articoli, materiali, attrezzatura, beni e tecnologie vietate specificate nei precedenti paragrafi 3 e 4 ; 

7. Decide che l'Iran non dovrà esportare qualsiasi articolo contenuto nei documenti S/2006/814 e S/2006/815 e che ogni tutti gli Stati Membri proibiranno la fornitura di tali articoli all'Iran da parte dei loro cittadini, o tramite navi o aerei di bandiera bandiera, e se o non originando nel territorio dell'Iran; 

8. Decide che l'Iran dovrà offrire l'accesso e la cooperazione quando l'IAEA lo richiederà al fine di poter verificare la sospensione delineata nel paragrafo 2 e risolvere tutti i problemi notevoli, identificati nei rapporti dell'IAEA, ed esorta l'Iran a ratificare tempestivamente il Protocollo Supplementare; 

9. Decide che le misure imposte dai precedenti paragrafi 3, 4 e 6 non si applicheranno dove il Comitato determinerà preventivamente o caso per caso che la fornitura, vendita, trasferimento o rifornimento di tali articoli o assistenza non contribuiscano chiaramente allo sviluppo in Iran delle tecnologie per le attività nucleari sensibili alla proliferazione edc allo sviluppo di sistemi di consegna di armi nucleari, anche quando gli articoli o l'assistenza sono per il cibo, l'agricoltura, scopi umanitari e medici o altri, (purché quello): (a) contratti per la consegna di articoli o assistenza includono le idonee garanzie dell'utente finale; e (b) l'Iran si è impegnato a non usare tali articoli per attività nucleari sensibili alla proliferazione o per sviluppo di sistemi di consegna di arma nucleari; 

10. Invita tutti gli Stati a esercitare vigilanza sull'entrata o transito attraverso i loro territori di individui in che sono parte, direttamente associati con od supportano la le attività nucleari e sensibili alla proliferazione in Iran o lo sviluppo di sistemi di consegna di arma nucleari, e decide in questo riguardo che tutti gli Stati notificheranno al Comitato l'entrata o il transiteranno attraverso loro territori delle persone indicate nell'Allegato a questa decisione (da qui" l'Allegato"), e delle ulteriori persone indicate dal Consiglio di Sicurezza o dal Comitato perché hanno preso parte direttamente associate o perché supportano l'Iran nelle attività nucleari e sensibili alla proliferazione e di sviluppo di sistemi di consegna di armi nucleari, anche attraverso il coinvolgimento nella fornitura degli articoli, beni, attrezzature, materiali e tecnologie proibiti e specificati in base alle misure dei precdenti paragrafi 3 e 4, eccetto quando il viaggio è per le attività direttamente indicate ai precdenti articoli nei sottoparagrafi 3 (b) (i) e (lii) ;

 11. Sottolinea che nulla nel precedente paragrafo costringe un Stato a rifiutare l'entrata dei suoi cittadini nel territorio, e che tutti gli Stati possono, nel realizzare il precedente paragrafo, prenda in considerazione le situazioni umanitarie come necessità per soddisfare gli obiettivi di questa decisione, anche quando è applicato l'Articolo XV dello Statuto dell'IAEA; 

12. Decide che tutti gli Stati dovranno congelare i fondi, gli altri beni finanziari e le risorse economiche che sono nei loro territori alla data dell'adozione di questa decisione o in ogni momento a partire da ora, che sono posseduti o controllati dalle persone o enti indicati nell'Allegato, e quelli delle ulteriori persone o enti indicati dal Consiglio di Sicurezza o dal Comitato perché hanno preso parte direttamente associate o perché supportano l'Iran nelle attività nucleari e sensibili alla proliferazione e di sviluppo di sistemi di consegna di armi nucleari, o da persone o enti che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da enti posseduti o controllati da loro, anche attraverso mezzi illeciti, e che le misure in questo paragrafo cesseranno di essere applicate verso tali persone o enti se, e per il tempo che , il Consiglio di Sicurezza o il Comitato li rimuoverà dall'Allegato, e decide ulteriormente che tutti gli Stati assicureranno di impedire che tutti i fondi, i beni finanziari o risorse econohe siano resi disponibili dai loro cittadini o da ogni persona o ente all'interno dei loro territori, a o per il vantaggio di quelle persone e enti; 

13. Decide che le misure imposte dal precedente paragrafo 12 non si applicano ai fondi, gli altri beni finanziari o risorse economiche che sono state determinate dai relativi Stati per: (…) 

14. Decide che glil Stati possono permettere l'aggiunta ai conti si gelati in base ai provvedimenti del precdente paragrafo 12 degli interessi (o altre quote di guadagni dovuti su quei conti o pagamenti dovuti per contratto, accordo od obbligazioni sorti prima della data in cui quei conti sono divenuti soggetti ai provvedimenti di questa decisione, purché qualsiasi interesse, guadagno e pagamento continui ad essere soggetto a questi provvedimenti e congelato; 

(15. Decide che le misure del precedente paragrafo 12 non impediranno che una persona o ente designato facciano il pagamento dovuto sotto un contratto concluso prima del (listato) di tale persona o ente, purché i relativi Stati abbiano determinato che): (…)

 16. Decide che la cooperazione tecnica fornita all' Iran dall'IAEA o sotto i suoi auspici dovrà essere solo per cibo, agricoltura, medicina, sicurezza o altri scopi umanitari, o dove è necessario per progetti riferiti direttamente agli articoli specificati nei precedenti sottoparagrafi 3 (b) (i) e (l'ii), ma che nessuna cooperazione tecnica sarà offerta con riguardo alle attività nucleari sensibili alla proliferazione esposte nel paragrafo 2; 

17. Invita tutti gli Stati ad esercitare vigilanza e impedire che siano dati insegnamenti tecnici o che siano addestrati i cittadini iraniani, all'interno del territoro o da parte dei loro cittadini, di discipline che potrebbero contribuire alle attività nucleari sensibili alla proliferazione dell'Iran e allo sviluppo di sistemi di consegna di arma nucleari; 

18. Decide di istituire, in base alla regola 28 delle sue regole provvisorie di procedura, un Comitato del Consiglio di Sicurezza costituito da tutti i membri del Consiglio, per intraprendere i compiti seguenti: (…) 

19. Decide che tutti gli Stati dovranno riferire al Comitato fra 60 giorni dal l'adozione di questa decisione sui passi loro hanno preso in vista della effettiva realizzazionedei precdenti paragrafi 3, 4, 5 6, 7 8, 10 12 e 17; 

20. giudica che la sospensione ha esposta nel paragrafo 2 così come la piena, verificata acquiescenza iraniana coi requisitin stabiliti dal Tavolo dei Governatori dell'IAEA , contribuirebbe ad una soluzione diplomatica, negoziata tale da garantire che il programma nucleare dell'Iran ha scopi esclusivamente pacifici, sottolinea la buona volontà della comunità internazionale per lavorare positivamente per tale soluzione, incoraggia l'Iran a conformarsi ai precedenti provvedimenti, a (entrare nuovamente in contatto) con la comunità internazionale e con l'IAEA, e preme affinché tale contatto sia proficuo per l'Iran; 

21. Saluta con favore l'impegno di Cina, Francia, Germania, Federazione Russa, Regno Unito e Stati Uniti con l'aiuto dell'Alto Rappresentante Alto di Unione europea, per una soluzione negoziata di questo problema e incoraggia l'Iran a (engage) la loro proposta di Giugno 2006 (S/2006/521), che era stata girata dal Consiglio di Sicurezza nella decisione 1696 (2006), per un accordo (comprehensive) di lungo termine, che permetterebbe lo sviluppo di relazioni e cooperazione con l'Iran, basato sul rispetto reciproco e sulo stabilimento della fiducia internazionale sulla natura esclusivamente pacifica del programma nucleare dell'Iran; 

22. Reitera la volontà di rafforzare l'autorità dell'IAEA, supporta fortemente il ruolo del Tavolo dei Governatori dell' IAEA, loda e incoraggia il Direttore Generael dell'IAEA ed il suo segretariato per i continui sforzi professionali ed imparziali per risolvere tutti i rimanenti problemi notevoli in Iran all'interno della struttura dell'IAEA, sottolinea la necessità che l'IAEA continui il suo lavoro di chiarire tutti i problemi notevoli relativi al programma nucleare dell'Iran; 

23. Chiede fra 60 giorni un rapporto da parte del Direttore Generale dell'IAEA fra 60 riguardo se l'Iran ha abbia ripristinato la piena e totale sospensione di tutte le attività menzionate in questa risoluzione, così anche sul processo di adeguamento iraniano con tutti i passi richiesti dal Tavolo dell'IAEA e con gli altri provvedimenti di questa risoluzione, (da presentare) al Tavolo dei Governatori dell'IAEA e contestualmente al Consiglio di Sicurezza affinchè sia considerato; 

24. Afferma che (considererà/prenderà in rassegna) le azioni dell'Iran alla luce del rapporto previsto nel precedente paragrafo 23, affinchè siano sottoposte fra 60 giorni, e: (a) che sospenderà la realizzazione delle misure se e per il tempo che l' Iran sospende tutte le attività relative all'arricchimento e di rilavorazione, incluso ricerca e sviluppo, una volta verificate dall'IAEA, per consentire le negoziazioni; (b) che terminerà le misure specificate in paragrafi 3, 4, 5, 6, 7 10 e 12 di questa risoluzione appena determina che l'Iran ha adempiuto pienamente i suoi obblighiin base alle relative decisioni del Consiglio di Sicurezza e raggiunto i requisiti del Tavolo dei Governatori dell'IAEA, una volta confermato dal Tavolo dell' IAEA; (c) che può, nel caso in cui il rapporto del precedente paragrafo 23 mostri che l'Iran non si è conformato a questa risoluzione, adottare ulteriori misure adatte in base all' Articolo 41 di Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite per convincere l'Iran a conformarsi a questa decisione ed ai requisiti dell'IAEA, e sottolinea che (le ulteriori decisioni saranno chieste qualora fossero necessarie misure addizionali); 

25. Decide di rimanere informato sulla questione.
Avv. Antonino Sugamele

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