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Sentenza

Decreto-Legge 25 gennaio 2012 n. 2. Misure straordinarie e urgenti in materia am...
Decreto-Legge 25 gennaio 2012 n. 2. Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. G.U. n. 20 del 25 gennaio 2012.
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012.
Entrata in vigore del provvedimento: 25 gennaio 2012
Art. 1 
Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania 

  1. Il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del decreto-legge  23  maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2008, n. 123, e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Per garantire la complementare dotazione  impiantistica  ai
processi di lavorazione effettuati negli impianti  di  cui  al  comma
1, e'  autorizzata  la  realizzazione  di  impianti   di   digestione
anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti  nelle  aree
di  pertinenza  dei  predetti  impianti,  ovvero,  in   presenza   di
comprovati motivi  di  natura  tecnica,  in  altre  aree  confinanti,
acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2
dell'articolo  1  del  decreto-legge  26  novembre  2010,   n.   196,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.». 
  2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010,  n.
196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio  2011,  n.
1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo  la  parola:  «dodici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «ventiquattro»; 
    b) al secondo periodo: 
      1)  dopo  le  parole:  «All'individuazione»  sono  inserite  le
seguenti: «ed espropriazione»; 
      2) la parola: «delle» e' sostituita dalla seguente: «di»; 
      3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico»  sono  inserite  le
seguenti: «, nonche' alla conseguente attivazione ed allo svolgimento
di tutte le attivita' finalizzate a tali compiti,»; 
      4) dopo le parole:  «carriera  prefettizia»  sono  inserite  le
seguenti:  «anche  esercitando  in  via   sostitutiva   le   funzioni
attribuite in materia ai predetti enti ed in  deroga  agli  strumenti
urbanistici vigenti,  nonche'  operando  con  i  poteri  e  potendosi
avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e  18,
del  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando  le
procedure di aggiudicazione di cui  al  primo  periodo  del  presente
comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario»; 
    c) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «La  procedura
per  il  rilascio  dell'autorizzazione   integrata   ambientale   per
l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui  alla
presente disposizione e' coordinata nell'ambito del  procedimento  di
VIA e il provvedimento  finale  fa  luogo  anche  dell'autorizzazione
integrata.»; 
    d) al settimo periodo, le parole:  «A  tale  fine,  i  commissari
predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di  cui
al presente comma». 
  3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 26, e' differito al 31 dicembre 2013. 
  4. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le risorse  del
Fondo per lo sviluppo e  coesione  2007-2013  relative  al  Programma
attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di  Acerra
ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009. Le
risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione. 
 
Art. 2 
Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per  asporto
merci nel rispetto dell'ambiente 
 
  1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge  27
dicembre 2006,  n.  296,  come  modificato  dall'articolo  23,  comma
21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto
di commercializzazione di sacchi per l'asporto  merci,  e'  prorogato
fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente
alla  commercializzazione  dei  sacchi  per  l'asporto  delle   merci
conformi  alla  norma  armonizzata   UNI   EN   13432:2002,   secondo
certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e  di  quelli  di
spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i  sacchi  per
l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi  per
l'asporto destinati  agli  altri  usi.  Con  decreto  di  natura  non
regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del  mare  e  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato  secondo
il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012,
sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche  dei
sacchi  di  cui  al   precedente   periodo   ai   fini   della   loro
commercializzazione e, in ogni caso, le modalita' di informazione  ai
consumatori. In conformita' al principio «chi inquina  paga»  sancito
dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni  europee  e
degli  altri  principi  di  cui  all'articolo   3-ter   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  la
commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli di cui
al primo periodo puo' essere consentita alle condizioni stabilite con
decreto  di  natura   non   regolamentare   adottato   dal   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro
dello sviluppo economico, sentito il  competente  Dipartimento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.  A  decorrere  dal  31  luglio
2012, la commercializzazione dei  sacchi  non  conformi  al  presente
comma  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al
quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantita'
ingenti di sacchi  per  l'  asporto  oppure  un  valore  della  merce
superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni
sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689.  Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri  di  accertamento  degli
ufficiali e degli agenti  di  polizia  giudiziaria  dall'articolo  13
della  predetta  legge  n.  689  del  1981,  all'accertamento   delle
violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della  medesima
legge n. 689  del  1981  e'  presentato  alla  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia nella  quale  e'
stata accertata la violazione. 
 
Art. 3 
Materiali di riporto 
 
  1.  Considerata   la   necessita'   di   favorire,   nel   rispetto
dell'ambiente, la ripresa del  processo  di  infrastrutturazione  del
Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei  suoli
contaminati, i riferimenti al  «suolo»  contenuti  all'articolo  185,
commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti  anche
alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV
del predetto decreto legislativo. 
  2. All'articolo 39, comma 4, del  decreto  legislativo  3  dicembre
2010, n. 205, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con  il
medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali  le  matrici
materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4,  del  decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,
possono essere considerati sottoprodotti.». 
 
Art. 4 
Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2012
Avv. Antonino Sugamele

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