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Sentenza

LEGGE 14 giugno 2011, n. 99 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione ...
LEGGE 14 giugno 2011, n. 99 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007.
LEGGE 14 giugno 2011, n. 99
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e
scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007.
(11G0139)
GU n. 156 del 7-7-2011
testo in vigore dal: 8-7-2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama,
firmato a Roma il 2 maggio 2007.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo
stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
euro 331.200 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e di euro 335.840
annui a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 giugno 2011
Accordo
Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
di Panama, (qui di seguito denominati "le Parti"), desiderosi di
rafforzare i legami di cooperazione e di amicizia tra i due Paesi,
nonche' di favorire il trasferimento di tecnologie, consapevoli che
lo sviluppo delle relazioni culturali contribuira' ad una migliore
reciproca comprensione e conoscenza in campo culturale, artistico e
scientifico, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Le Parti contraenti, nel rispetto delle disposizioni legislative e
amministrative vigenti nel loro territorio, si adopereranno per
promuovere e realizzare attivita' che favoriscano la cooperazione
culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, cosi' come la
conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel
territorio dell'altra Parte contraente.
Le due Parti incoraggeranno altresi' quelle attivita' culturali che
possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori
tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei
due Paesi.
Art. 2.
Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le
rispettive Istituzioni accademiche, attraverso l'intensificazione
delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori
e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.
Le due Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura
dell'altra Parte contraente nelle proprie Universita' ed in altri
Istituti di istruzione superiori, nonche' nelle istituzioni
scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.
Art. 3.
Le Parti contraenti promuoveranno la collaborazione tra le
rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei
dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche
dati e di esperti.
Art. 4.
Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di
comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al
finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti
dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli
accordi complementari da esso derivanti.
Art. 5.
Ciascuna delle due Parti favorira' sul proprio territorio, su base
di reciprocita' e di comune accordo, la creazione di Istituzioni
culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le
migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attivita'
di tali istituzioni.
Art. 6.
Le Parti rafforzeranno altresi', la collaborazione nel campo
dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni
sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.
Art. 7.
Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e
laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da
stipulare in base al presente Accordo, in Universita' o in Istituti
affini, cosi' come in Istituzioni umanistiche, artistiche,
scientifiche e tecnologiche.
Art. 8.
Le due Parti di impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione
sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di
istruzione superiore e sulla struttura delle medesime al fine di
verificare l'esistenza dei presupposti atta a determinare i principi
ed i criteri di equa valutazione dei titoli di studio rilasciati
dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli
studi nei livelli successivi.
Art. 9.
Ciascuna delle due Parti si sforzera' di incrementare la
collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le
traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere
di saggistica e narrativa dell'altra Parte contraente.
Art. 10.
Le Parti contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori
della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti
visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca
partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di
rilievo.
Art. 11.
Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i
rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di
informazioni, materiale ed esperti.
Art. 12.
Le Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le
reciproche Amministrazioni competenti, al fine di impedire e
reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione,
l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni
culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti
ed altri oggetti di valore.
Art. 13.
Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze
nei settori dello sport e della gioventu'.
Art. 14.
Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti
umani e delle liberta' civili e politiche, nonche' in quello delle
pari opportunita' tra i due sessi e della tutela delle minoranze
etniche, culturali e linguistiche.
Art. 15.
Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione
scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni
scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di
comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia
dell'ambiente, della sanita' ed altri. Detta cooperazione sara'
realizzata mediante:
a) scambio di studiosi, di ricercatori, di specialisti e di
esperti;
b) organizzazione di seminari, conferenze scientifiche e
tecnologiche;
c) ricerche comuni su progetti interessanti le due parti;
d) scambi di documentazione scientifica e tecnica;
e) partecipazione congiunta a programmi quadro dell'Unione
Europea per le ricerche scientifiche, lo sviluppo tecnologico e le
innovazioni in altri programmi europei per la collaborazione
scientifica e tecnica.
Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i
due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici
accordi ed intese tra Universita', Enti di ricerca e associazioni
scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi
multilaterali.
Art. 16.
Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia,
antropologia e scienze affini, nonche' nella valorizzazione,
conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e
faciliteranno nel proprio territorio le attivita' delle missioni di
studiosi di questi settori dell'altra Parte.
Art. 17.
Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio
territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti,
l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e
delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito
delle attivita' indicate nel presente Accordo.
Art. 18.
Le due Parti contraenti si impegnano a proteggere i diritti sulla
proprieta' intellettuale derivanti dall'attuazione del presente
Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi
internazionali in vigore in entrambe le Parti.
Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno
reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di
proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale.
Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di
proprieta' intellettuale derivate dall'attivita' cooperativa ai sensi
del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il
previo consenso scritto di entrambi le parti ed in ottemperanza a
quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprieta'
intellettuale.
Le due Parti contraenti favoriranno il trasferimento di tecnologie
tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni,
nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.
Art. 19.
Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti
decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunira'
alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo
sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi
esecutivi pluriennali.
Art. 20.
Con l'entrata in vigore del presente Accordo saranno abrogate le
disposizioni dell'Accordo di Cooperazione Culturale firmato il 20
maggio 1980. Tale abrogazione non pregiudichera' l'esecuzione dei
programmi in corso.
Art. 21.
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione
della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno
comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive
procedure interne previste a tal fine.
Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere
denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto sei mesi
dopo la sua notifica all'altra Parte. Tale denuncia non incidera'
sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo
di vigenza dell'accordo salvo che entrambe le Parti decidano
diversamente.
Il presente Accordo potra' essere modificato consensualmente
tramite la via diplomatica. Le modifiche cosi' concordate entreranno
in vigore secondo le procedure a tal fine previste dai rispettivi
ordinamenti interni.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente
Accordo.
Fatto a Roma il 2 maggio 2007 in due originali, ciascuno nelle
lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.
p. Il Governo della Repubblica Italiana
p. Il Governo della Repubblica di Panama
Avv. Antonino Sugamele

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