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Sentenza

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 124 Attuazione della direttiva 2008/72/CE ...
DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 124 Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.
DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 124
Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio
2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e
dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
sementi. (11G0172)
GU n. 179 del 3-8-2011
testo in vigore dal: 18-8-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009 ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008,
relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e
integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina
dell'attivita' sementiera;
Vista il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, recante
disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di
agricoltura transgenica, convenzionale e biologica;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante
attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n. 698, recante regolamento di attuazione della direttiva 92/33/CEE
relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e
forestali in data 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1997, recante
recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2
luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio, relative alle norme tecniche
sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali
di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414, recante
disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni
comunitarie in materia ortofrutticola, a norma dell'articolo 8 della
legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2004, n. 331, recante
attuazione della direttiva 2003/61/CE in materia di sementi e
materiali di moltiplicazione, ed in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e
forestali in data 18 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 146 del 26 giugno 2007, recante modifica dell'allegato III alla
legge 20 aprile 1976, n. 195, degli allegati II e V al decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dell'allegato
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698,
recante recepimento della direttiva 2006/124/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati;
Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilita' e
l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la
tracciabilita' di alimenti e mangimi ottenuti da organismi
geneticamente modificati, nonche' recante modifica della direttiva
2001/18/CE;
Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente
di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva
90/220/CEE del Consiglio, recepita dal decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 224;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali in data 12 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010, recante
determinazione dei requisiti di professionalita' e della dotazione
minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attivita'
di commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale
l'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE) e' stato soppresso e i
compiti e le attribuzioni esercitati sono stati trasferiti
all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
(INRAN);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Tenuto conto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non
ha espresso il parere nei termini previsti;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai fini della
commercializzazione nell'Unione europea delle piantine di ortaggi e
dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
sementi, ai generi e alle specie elencati nell'Allegato A ed ai loro
ibridi, nonche' ai portainnesto e ad altre parti di piante di altri
generi o specie e ai loro ibridi se i materiali dei generi o specie
elencati nell'allegato o i loro ibridi sono innestati o destinati ad
essere innestati su di essi.
2. Ai fini del presente decreto la direttiva 2008/72/CE del
Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione
delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di
ortaggi, ad eccezione delle sementi, e' di seguito denominata:
'direttiva'.
Art. 2
Deroghe al campo di applicazione
1. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il presente decreto non si
applica alle piantine, ne' ai materiali di moltiplicazione di cui sia
comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi, se
correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati,
secondo standard stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) materiali di moltiplicazione: le parti di piante e tutti i
materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione
di ortaggi, compresi i portainnesto;
b) piantine: le parti di piante e le piante intere, comprese, per
le piante innestate, le marze, destinate ad essere piantate per la
produzione di ortaggi;
c) fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita
professionalmente almeno una delle seguenti attivita' riguardanti i
materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi: riproduzione,
produzione, protezione, trattamento e commercializzazione;
d) commercializzazione: la vendita, la conservazione a fini di
vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o
trasferimento di materiali di moltiplicazione o di piantine, mirante
allo sfruttamento commerciale con o senza compenso;
e) organismo ufficiale responsabile: il Servizio fitosanitario
nazionale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214;
f) misure ufficiali: le misure adottate dall'organismo ufficiale
responsabile;
g) ispezione ufficiale: l'ispezione effettuata dall'organismo
ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilita';
h) dichiarazione ufficiale: la dichiarazione rilasciata
dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilita';
i) partita: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che
puo' essere identificato grazie all'omogeneita' della sua
composizione e della sua origine;
l) laboratorio: un ente di diritto pubblico o privato che
effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al
produttore di controllare la qualita' della produzione.
Art. 4
Competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
rappresenta l'autorita' unica a livello nazionale responsabile per le
questioni concernenti la qualita' ed effettua il coordinamento delle
attivita' scientifiche, tecniche ed amministrative relative
all'attuazione della direttiva.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
provvede ad adottare le norme necessarie a:
a) recepire le direttive di natura esclusivamente tecnica
relative alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
b) recepire le schede tecniche di cui all'articolo 4 della
direttiva;
c) determinare gli standard tecnici per il riconoscimento dei
fornitori e dei laboratori, nonche' per l'esercizio dell'attivita' di
vigilanza e di controllo;
d) stabilire le modalita' ed i criteri relativi ad eventuali
esoneri e deroghe di applicazione delle norme contenute nel presente
decreto.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati, acquisito il
parere del Comitato fitosanitario di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
Art. 5
Disposizioni per l'organismo ufficiale
1. L'organismo ufficiale responsabile accorda ai fornitori il
riconoscimento di cui all'articolo 7, comma 1, dopo avere constatato
che i metodi di produzione ed i loro stabilimenti corrispondono agli
standard tecnici di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e
d), per quanto riguarda la natura delle attivita' per le quali e'
richiesto il riconoscimento.
2. L'organismo ufficiale responsabile accorda il riconoscimento ai
laboratori, dopo avere constatato che questi, i loro metodi ed i loro
stabilimenti corrispondono agli standard tecnici di cui all'articolo
4, comma 2, lettera c), per quanto riguarda la natura delle attivita'
per le quali e' richiesto il riconoscimento.
3. L'organismo ufficiale responsabile effettua, almeno per
sondaggio, ispezioni ufficiali negli stabilimenti dei fornitori, nei
laboratori, sulle piantine di ortaggi e sui materiali di
moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, secondo le
procedure e le modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
lettera c).
Art. 6
Competenze dell'Istituto nazionale di ricerca
per gli alimenti e la nutrizione
1. I servizi fitosanitari regionali per l'effettuazione dei
controlli qualitativi presso le aziende dei fornitori, possono
avvalersi dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione in applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'Istituto nazionale di ricerca per
gli alimenti e la nutrizione svolge le operazioni di controllo con il
personale di cui all'articolo 21 della legge 25 novembre 1971, n.
1096, utilizzando i propri laboratori, ai quali non si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, lettera c), relative
al riconoscimento dei laboratori.
Art. 7
Requisiti ed obblighi dei fornitori
1. I soggetti che producono o commercializzano piantine di ortaggi
e materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
sementi, cosi' come definiti all'articolo 3, comma 1, devono
soddisfare le condizioni previste dal decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali in data 12 novembre 2009 ed
essere riconosciuti ufficialmente in relazione alla propria attivita'
dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio,
secondo le procedure previste dai titoli IV e V del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:
a) informare immediatamente il servizio fitosanitario regionale
competente per territorio della presenza di eventuali organismi
nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE del
Consiglio, dell'8 maggio 2000, e successive modificazioni;
b) informare tempestivamente il servizio fitosanitario regionale
competente per territorio della presenza di un organismo nocivo
menzionato nei requisiti specifici adottati ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, lettera b), ad un livello superiore a quello consentito in
tali requisiti specifici;
c) individuare e tenere sotto controllo i punti critici dei
propri processi di produzione che influenzano la qualita' delle
piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione;
d) tenere a disposizione le informazioni sul controllo di cui
alla lettera c), in modo che possano essere esaminate, quando cio'
sia richiesto, dall'organismo ufficiale responsabile;
e) prelevare campioni per eventuali analisi da far effettuare
presso un laboratorio riconosciuto dal Servizio fitosanitario
nazionale;
f) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di
moltiplicazione rimangano identificabili separatamente;
g) dare attuazione a tutte le misure prescritte dall'organismo
ufficiale responsabile;
h) registrare e conservare per almeno un anno tutte le
informazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e), nonche' quelle
relative alle vendite ed agli acquisti, quando vengono
commercializzati piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione
di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
i) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e
degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche.
3. Le modalita' di applicazione del comma 2, nonche' eventuali
deroghe per i fornitori che vendono soltanto a consumatori finali non
professionisti o che operano nel mercato locale, sono adottate ai
sensi dell'articolo 4, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
Art. 8
Condizioni generali per la commercializzazione
1. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, le piantine di ortaggi ed i
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi,
possono essere commercializzati soltanto da fornitori riconosciuti e
se:
a) soddisfano i requisiti fissati ai sensi dell'articolo 4, comma
2;
b) sono accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore
conformemente alle condizioni fissate ai sensi dell'articolo 4, comma
2;
c) fanno riferimento ad una varieta' ufficialmente iscritta
appartenente ai generi ed alle specie di cui all'allegato III della
legge 20 aprile 1976, n. 195, oppure ad una varieta' ufficialmente
iscritta in almeno uno Stato membro, se appartenente a generi o
specie diversi da quelli di cui all'allegato III della legge 20
aprile 1976, n. 195.
2. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di
ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi
dell'articolo 2, numeri 1) e 2) della direttiva 2001/18/CE, possono
essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente
modificato e' stato autorizzato in conformita' a tale direttiva o al
regolamento (CE) n. 1829/2003.
3. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di
ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato devono
essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti
norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e
biologiche.
4. Qualora i prodotti ottenuti dalle piantine di ortaggi o dai
materiali di moltiplicazione di ortaggi siano destinati ad essere
utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti
nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualita' di mangime
o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo
15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione
e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se
l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati
autorizzati a norma del suddetto regolamento.
5. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 non si applica alle
piantine di ortaggi ed ai materiali di moltiplicazione destinati a:
a) prove o a scopi scientifici; o a
b) a lavori di selezione; o a
c) contribuire alla conservazione della diversita' genetica.
6. Le modalita' di applicazione di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 5, sono adottate ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 9
Identificazione dei lotti e delle partite
1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze
sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piantine
di ortaggi sono tenuti in partite separate.
2. Qualora materiali di moltiplicazione o piantine di ortaggi di
origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione
dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o alla
consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti:
composizione della partita e origine delle sue varie componenti.
3. Le modalita' di cui ai commi 1 e 2 saranno stabiliti ai sensi
dell'articolo 4, comma 2.
Art. 10
Etichettatura ed identificazione dei materiali
e delle piante GM
1. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di piantine di
ortaggi di una varieta' che e' stata geneticamente modificata,
qualunque etichetta e documento ufficiale o di altro tipo, apposto
sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente
decreto, deve indicare chiaramente che la varieta' e' stata
geneticamente modificata e deve specificare la modifica geneticamente
introdotta.
Art. 11
Importazioni da Paesi terzi
1. Fatte salve le disposizioni in materia fitosanitaria stabilite
dalla direttiva 2000/29/CE ,e successive modificazioni,
l'importazione di piantine di ortaggi e dei materiali di
moltiplicazione di ortaggi da Paesi terzi puo' essere ammessa qualora
questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli
previsti dal presente decreto e soddisfino detti requisiti al momento
dell'importazione.
2. Le disposizioni riguardanti il riconoscimento delle condizioni
di equivalenza alle prescrizioni del presente decreto per le piantine
di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, prodotti nei
Paesi terzi, con particolare riguardo agli obblighi del fornitore,
all'identita', ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato
colturale, all'imballaggio, alle modalita' di ispezione, al
contrassegno ed alla chiusura, sono adottate ai sensi dell'articolo
4.
3. In attesa dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo'
riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli
Paesi terzi.
Art. 12
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle
disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni
amministrative di cui al presente articolo.
2. A chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o
materiali di moltiplicazione di ortaggi senza essere riconosciuto
conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, e'
applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
2.500 euro a 15.000 euro.
3. A chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o
materiali di moltiplicazione di ortaggi senza rispettare gli obblighi
previsti dall'articolo 7, comma 2, e' applicata la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
4. A chiunque commercializza piantine di ortaggi o materiali di
moltiplicazione di ortaggi non conformi alle condizioni stabilite
dall'articolo 8, comma 1, e' applicata la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 1.500 euro a 9.000 euro.
5. A chiunque commercializza piantine di ortaggi o materiali di
moltiplicazione di ortaggi non conformi alle condizioni stabilite
dall'articolo 8, commi 4 e 5, e' applicata la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 1.000 euro a 6.000 euro.
6. A chiunque commercializza piantine di ortaggi o materiali di
moltiplicazione di ortaggi senza riferimento alla varieta', come
previsto dall'articolo 8, comma 2, e' applicata la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000
euro.
7. A chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o
materiali di moltiplicazione di ortaggi utilizzando denominazioni di
varieta' non conformi a quanto previsto dall'articolo 8 e' applicata
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a
15.000 euro.
8. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le
relative norme di attuazione, si applicano al presente articolo.
Art. 13
Misure transitorie
1. Fino alla loro sostituzione, restano in vigore le disposizioni
dei decreti applicativi adottati in attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697.
Art. 14
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto
legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del
potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e
nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la
normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi
restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.
Art. 15
Tariffe
1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 6, comma 2, si
provvede con gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe di
cui al comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del
servizio, le tariffe per le attivita' previste dal comma 1 e le
relative modalita' di versamento. Le tariffe sono aggiornate, con lo
stesso criterio, almeno ogni tre anni.
3. Con disposizioni regionali sono determinate, in base al criterio
previsto al comma 2, le tariffe per le attivita' di cui all'articolo
6, comma 1, e le relative modalita' di versamento.
4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni tariffarie vigenti, in quanto compatibili.
Art. 16
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 17
Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.
698, e' abrogato.
2. Il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 luglio 2011
Allegato A
(previsto dall'articolo 1)
Allium cepa L.
- Cepa (gruppo) cipolla, anche di tipo
lungo (echalion)
- Aggregatum (gruppo) scalogno
Allium fistulosum L. cipolletta
Allium porrum L. porro
Allium sativum L. aglio
Allium schoenoprasum L. erba cipollina
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. cerfoglio
Apium graveolens L. sedano, sedano rapa
Asparagus officinalis L. asparago
Beta vulgaris L. bietola da orto o
barbabietola rossa
(compresa la Cheltenham beet),
bietola da coste
Brassica oleracea L. cavolo broccolo, cavolfiore,
broccoli asparagi o a getto,
cavolo di Bruxelles,
cavolo verza,
cavolo cappuccio bianco,
cavolo cappuccio rosso,
cavolo rapa
Brassica rapa L. cavolo cinese, rapa
Capsicum annuum L. peperoncino o peperone
Chicorium endivia L. indivia riccia, indivia scarola
Chicorium intybus L. cicoria Witloof, cicoria italiana o cicoria a
foglia larga, cicoria industriale
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. anguria o cocomero
et Nakai
Cucumis melo L. melone
Cucumis sativus L. cetriolo cetriolino
Cucurbita maxima Duchesne zucca
Cucurbita pepo L. zucchino
Cynara cardunculus L. carciofo, cardo
Daucus carota L. carota, carota da foraggio
Foeniculum vulgare Mill. finocchio
Lactuca sativa L. lattuga
Lycopersicon esculentum Mill. pomodoro
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman prezzemolo
ex A. W. Hill
Phaseolus coccineus L. fagiolo di Spagna
Phaseolus vulgaris L. fagiolo nano, fagiolo rampicante
Pisum sativum L. (partim) pisello a grano rugoso,
pisello rotondo pisello dolce
Raphanus sativus L. ravanello, ramolaccio
Rheum rhabarbarum L. rabarbaro
Scorzonera hispanica L. scorzonera
Solanum melongena L. melanzana
Spinacia oleracea L. spinaci
Valerianelle locusta (L.) Laterr. valerianella o lattughella
Vicia faba L. (partim) fava
Zea mays L. (partim) mais dolce, popcorn
Avv. Antonino Sugamele

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